Serie A2 e A3 Credem Banca
Pillole statistiche dell’ultimo turno
Big in A2
Alberto Cavasin (HRK Motta di Livenza): 31 punti, 58% in attacco e 5 muri.
Wagner Pereira Da Silva (Cave Del Sole Lagonegro): 21 punti, 56% in attacco, 3 muri e 3 aces.
Alessandro Bovolenta (Consar RCM Ravenna): 22 punti, 58% in attacco,1 muro e 2 aces.
Matheus Motzo (Kemas Lamipel Santa Croce): 21 punti, 42% in attacco, 4 muri e 6 aces.
Kristian Gamba (Pool Libertas Cantù): 24 punti, 45% in attacco, 2 muri e 1 ace.
Valentin Kordas (HRK Motta di Livenza): 22 punti, 43% in attacco, 3 muri, 4 aces e il 34% di ricezione perfetta.
Miglior Palleggiatore: Matteo Pedron (BAM Acqua S.Bernardo Cuneo): 6 punti, 80% in attacco e 2 muri.
Miglior Centrale: Matteo Zamagni (BCC Castellana Grotte): 20 punti, 73% in attacco e 9 muri.
Miglior Cambio: Matheus Secco Costa (HRK Motta di Livenza): 12 punti, 48% in attacco, 1 muro e il 50% di ricezione perfetta.
Miglior Libero: Leonardo Battista (HRK Motta di Livenza): 15 ricezioni perfette (54%).
Big in A3
Stefano Giannotti (Moyashi Garlasco): 28 punti, 60% in attacco, 3 muri e 3 aces.
Francesco Ghelfi (Stadium Pallavolo Mirandola): 27 punti, 46% in attacco, 1 muro e 4 aces.
Edvinas Vaskelis (Aurispa Libellula Lecce): 35 punti, 49% in attacco, 1 muro e 2 aces.
Daniele Albergati (Shedirpharma Sorrento): 29 punti, 63% in attacco.
Luca Rossato (SSD Sabaudia): 33 punti, 53% in attacco, 4 muri e 4 aces.
Miglior Palleggiatore: Manuel Alfieri (SMI Roma): 5 punti, 60% in attacco e 2 aces.
Miglior Centrale: Stine Peric (Moyashi Garlasco): 71% in attacco, 6 muri e 1 ace.
Miglior Cambio: Cristian Bacchin (TMB Monselice): 9 punti, 50% in attacco e 1 muro.
Miglior Libero: Francesco Giaffreda (Aurispa Libellula Lecce): 17 ricezioni perfette (65%).
Serie A Credem Banca
I provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo Nazionale
Il Giudice Sportivo Nazionale, in merito agli incontri disputati tra l’11 e il 15 febbraio 2023, ha adottato i seguenti provvedimenti:
Radostin Stoytchev (WithU Verona) – Ammonito;
Alessandro Acquarone (HRK Motta di Livenza) – Squalifica per 1 giornata per somma di penalità, già ammonito in gara precedente;
Da Rold Logistics Belluno – Multa di € 800,00 per aver propri sostenitori dato sfogo ad intemperanze tali da provocare una transitoria interruzione dell’incontro;
Da Rold Logistics Belluno – Multa di € 120,00 per aver propri sostenitori ripetutamente offeso atleti del sodalizio ospitato;
Da Rold Logistics Belluno – Multa di € 80,00 per aver propri sostenitori rivolto isolate offese agli arbitri nel 5° set;
Riccardo Zanolli (Dirigente Da Rold Logistics Belluno) – Ammonito;
Filippo Maccabruni (Da Rold Logistics Belluno) – Ammonito;
Matteo Paris (Abba Pineto) – Ammonito.
ISTANZA – OMOLOGA
Gara N°1134 – A3M – Da Rold Logistics Belluno – Abba Pineto del 12/02/2023
Il Giudice Sportivo Nazionale,
letti gli atti ufficiali e l’istanza fatta pervenire a questo Ufficio dal sodalizio Abba Pineto in merito ad una riferita irregolarità regolamentare nello svolgimento dell’incontro in oggetto siccome riferita tale da compromettere l’omologa della gara con il risultato conseguito sul campo, nonché acquisite informative integrative a chiarimento del rapporto di gara, sia da parte del primo arbitro, che dal delegato arbitrale presente all’incontro
CONSIDERATO
– che il sodalizio Abba Pineto, nel merito, ha in atti eccepito, sia la mancata rilevazione da parte della coppia arbitrale di un fallo di gioco riferito commesso dal “libero” della squadra antagonista sul punteggio di 27-26 del quarto set, con contestuale irregolare aggiudicazione del parziale al sodalizio Da Rold Logistics Belluno, che il susseguente illegittimo rifiuto da parte del primo arbitro di propria richiesta di Video Check per la verifica a immagini rallentate del predetto fallo di gioco;
– che ancor prima e in via preliminare, il sodalizio Abba Pineto, nella parte motiva dell’atto introduttivo, ha altresì contestato un’avvenuta irregolare registrazione dei momenti temporali di formalizzazione della istanza, con particolare riguardo a quello confermativo, il quale, a detta del sodalizio reclamante, contrariamente a quanto riportato nel referto di gara, si sarebbe concretizzato entro il termine perentorio di cui al comma 4, dell’Art.23 del Reg. Giurisdizionale;
OSSERVA
Richiamato quanto strettamente disposto dai commi 3 e 4 dell’Art.23 del Regolamento Giurisdizionale riguardo ai requisiti soggettivi e oggettivi necessari alla regolare formalizzazione e perfezionamento della prima fase di istanza avverso il risultato di gara, nel caso portato all’attenzione di questo Ufficio, l’esame degli atti ufficiali, così come di quelli integrativi a chiarimento successivamente acquisiti, di concerto con il tenore dello scritto rassegnato al termine della gara dal capitano del sodalizio Abba Pineto a conferma dell’istanza e allegata al referto, di natura confessoria in punto di cristallizzazione del momento temporale di presentazione, contraddicono quanto sostenuto dall’ente reclamante in merito alla sussistenza dell’elemento oggettivo per l’ammissibilità dell’istanza avverso l’omologa della gara con il risultato conseguito sul campo.
Nello specifico, non essendo in discussione che la gara sia terminata alle ore 20.40, l’annotazione “20:58” vergato di pugno dal capitano del sodalizio Volley Pineto in calce allo scritto confermativo dell’istanza, è prova esaustiva della chiara intempestività nella presentazione di tale atto rispetto al termine, prescritto a pena di inammissibilità, utile per il regolare perfezionamento della prima fase della procedura contestativa.
In ragione di tale precludente vizio procedurale, siccome determinante preliminare e risolutiva inammissibilità dell’istanza, appare del tutto superfluo e ininfluente ai fini dell’omologa dell’incontro con il risultato conseguito sul campo, lo scrutinio della sussistenza e rilevanza dell’errore tecnico-valutativo commesso dal primo arbitro in occasione dell’azione contestata, che pur sembrerebbe essere stato effettivamente posto in essere, così come l’esame della riferita mancata considerazione della istanza di verifica a mezzo Video Check dell’azione in contestazione, la quale, dalle risultanze acquisite, a tutto voler concedere, non sembra sia stata posta all’attenzione della coppia arbitrale, né comunque preceduta da rituale richiesta nei modi regolamentari.
Per i suddetti motivi, visto il comma 4 dell’Art.23 del Regolamento Giurisdizionale
DELIBERA
di respingere l’istanza presentata dal Sodalizio Abba Pineto, in quanto preliminarmente inammissibile e di omologare l’incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo.
Serie A2 e A3 Credem Banca
Due variazioni di orario
La Lega Pallavolo Serie A informa che:
– La gara tra Consar RCM Ravenna e Pool Libertas Cantù, valida per la 9a giornata di ritorno di Serie A2 Credem Banca, in programma il 5 marzo 2023 alle ore 18.00, è stata anticipata alle ore 16.00.
– La gara tra Farmitalia Catania e Aurispa Libellula Lecce, valida per l’11a giornata di ritorno di Serie A3 Credem Banca, in programma il 19 marzo 2023 alle ore 18.00, è stata anticipata alle ore 17.00.