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I provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo Nazionale
Il Giudice Sportivo Nazionale, in merito agli incontri disputati il 25 e 26 febbraio 2023, ha adottato i seguenti provvedimenti:
Conad Reggio Emilia – Richiamo per assenza del secondo allenatore in panchina;
Enrico Zanolli (dirigente Da Rold Logistics Belluno) – Sospensione da ogni attività Federale dal 03/03/2023 al 17/03/2023 per comportamento ripetutamente protestatario e, in una occasione, offensivo, nei confronti dell’operato del primo arbitro nel corso della gara (recidiva);
Da Rold Logistics Belluno – Multa di € 500,00 per aver un proprio dirigente non a referto meritato la sanzione della sospensione da ogni attività federale.
GARA N° 1332 – OmiFer Palmi – Maury’s Com Cavi Tuscania del 25/02/2023
Il GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Letti gli atti ufficiali e l’istanza fatta pervenire a questo Ufficio dal sodalizio Maury’s Com Cavi Tuscania, in merito ad una riferita irregolarità regolamentare nello svolgimento dell’incontro in oggetto siccome riferita tale da compromettere l’omologa della gara con il risultato conseguito sul campo, nonché recepita la memoria ex Art. 25 Reg. Giurisdizionale trasmessa dal sodalizio avversario OmiFer Palmi
CONSIDERATO
– che il sodalizio Maury’s Com Cavi Tuscania, nel merito, ha in atti eccepito una errata annotazione a referto da parte del segnapunti sull’effettivo punteggio conseguito sul campo nel corso del 1° set, siccome tale da aver prodotto in danno del sodalizio istante una alterazione del punteggio conclusivo del set e, più in generale, pregiudizio al regolare andamento dell’incontro;
– che il sodalizio istante, altresì, ha lamentato che il suddetto vizio, nonostante contestazione nell’immediatezza dell’evento, non è stato poi confacentemente emendato dalla coppia arbitrale a seguito degli espletati controlli;
Tutto ciò considerato
OSSERVA
Facendo richiamo al tenore di pregressi provvedimenti pubblicati in tema da parte di questo Ufficio, si è preliminarmente e nuovamente a rinviare alle formalità che regolano, a pena di prescritta inammissibilità, la fase preannunciativa e quella di conferma della prima fase di istanza avverso l’omologa dell’incontro, così come esaurientemente rassegnate nell’Art. 23 del Regolamento Giurisdizionale. A mente di tali prescrizioni, portandoci all’esame del caso concreto portato all’attenzione di questo Ufficio, appare evidente come il Sodalizio reclamante non abbia regolarmente confermato l’istanza per iscritto a fine gara, ai sensi del 4° comma dell’Art. 23 del Regolamento Giurisdizionale. La conseguente inammissibilità dell’istanza rende superfluo e indifferente, rispetto al comunque da decidersi in via preliminare, lo scrutinio delle censure di merito esposte a corredo della stessa, così come degli altri motivi di inammissibilità contrapposti in memoria dal Sodalizio OmiFer Palmi. Per i suddetti motivi, visto il comma 4 dell’Art. 23 del Regolamento Giurisdizionale
DELIBERA
di respingere l’istanza presentata dal Sodalizio Maury’s Com Cavi Tuscania, in quanto preliminarmente inammissibile, e di omologare l’incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo.