Serie A Credem Banca
I provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo Nazionale
Il Giudice Sportivo Nazionale, in merito agli incontri validi per la 6a giornata di Serie A Credem Banca, ha adottato i seguenti provvedimenti:
A CARICO TESSERATI
AMMONITI
Michele Morelli (Med Store Tunit Macerata)
Edvinas Vaskelis (Aurispa Libellula Lecce)
Francesco Saragò (Avimecc Modica)
A CARICO SODALIZI
Vigilar Fano: richiamo per difetto di corretta installazione delle rete di gioco.
Geetit Bologna: richiamo per inadeguatezza del seggiolone arbitrale non regolabile in altezza.
WiMORE Parma: richiamo per inefficienza dell’avvisatore acustico per i tempi e le sostituzioni.
Aurispa Libellula Lecce: richiamo per assenza del secondo allenatore in panchina.
Omifer Palmi: richiamo per assenza del secondo allenatore in panchina.
ISTANZA – OMOLOGHE
Med Store Tunit Macerata – Monge-Gerbaudo Savigliano del 6 novembre 2022
Letta la istanza fatta pervenire a questo Ufficio dal sodalizio Pall. Macerata S.S.D. a r.l. a mente della quale venivano contestate pretese irregolarità regolamentari e tecniche da parte dei direttori di gara siccome riferite tali da compromettere l’omologa della gara con il risultato conseguito sul campo;
visto il rapporto di gara e acquisita integrazione a chiarimento da parte del 1° arbitro sui fatti in contestazione;
PREMESSO
– Che il sodalizio Pall. Macerata S.S.D. a r.l., nella specie, ha contestato vizi procedurali e decisionali del primo arbitro susseguenti alla verifica a mezzo Video Check di un contestato fallo di “quattro tocchi” comminato ad essa società reclamante, poi accertato insussistente, sul punteggio di 25-26 del 1° set;
– Che detta società istante, più in particolare, ha lamentato una ingiustificata discrasia tecnico valutativa da parte dei primi due arbitri, i quali, alla luce delle risultanze del Video Check, avrebbero decretato, inconciliabilmente tra di loro, il secondo arbitro, la ripetizione dell’azione per avvenuta assegnazione di un “doppio fallo” e, il primo arbitro, di assegnare il punto alla società Monge-Gerbaudo Savigliano data la ritenuta ininfluenza del proprio fischio interruttivo dell’azione di attacco della squadra del sodalizio istante sull’esito finale della stessa;
– Che a comprova delle proprie ragioni, il sodalizio istante ha fatto riferimento a vigenti Regole di Gioco
OSSERVA
La narrazione dei fatti rassegnata in istanza da parte del sodalizio Pall. Macerata S.S.D. a r.l., a suffragio delle lamentate discrasie di cui in premessa, non ha trovato concomitante riscontro in quella diversa risultante dagli atti ufficiali e dalle integrazioni a chiarimento acquisite da questo Ufficio. Richiamato il disposto di cui all’Art. 17 del Regolamento Video Check, in merito all’insindacabile potere valutativo dell’arbitro sulle risultanze della verifica strumentale di un’azione di gioco, nonché la Regola di Gioco n° 23.2.1. in virtù della quale il primo arbitro dirige la gara ed ha autorità su tutti i componenti del collegio arbitrale potendo annullare le decisioni di questi ultimi se giudica che questi siano in errore, nel caso specifico portato all’attenzione di questo Ufficio, appare immune da censura quella del primo arbitro che, smentendo la iniziale valutazione del secondo arbitro, abbia poi deciso di non dar corso alla ripetizione dell’azione di gioco. Allo stesso modo, non si ritiene sia illegittimo che il primo arbitro, analogamente a quanto previsto dall’Art. 16 del Regolamento Video Check, possa profittare di un utilizzo più intenso dello strumento a immagini rallentate a fini maggiormente valutativi di un’azione o delle sue conseguenze in termini di assegnazione del punto.
Nel caso di specie, il riesame della intera azione di gioco ha consentito al primo arbitro di accertare che al momento della copertura del palleggiatore della squadra di Macerata dopo il muro avversario, contestualmente al fischio del fallo di “quattro tocchi”, nessun altro giocatore era in procinto di recuperare la palla e che, quindi, la stessa, sarebbe comunque caduta in terra incontestata, come effettivamente avvenuto.
Tale riesame della intera azione, ha convinto il primo arbitro, in ossequio al dettame di cui all’Art. 11 del Regolamento Video Check e con valutazione tecnica insindacabile nella attuale sede decisionale, di non dover dare accesso alla ripetizione dell’azione proposta dal secondo arbitro stante la pratica irrilevanza della sua provocata interruzione, non avendo, la stessa, arrecato alcun pregiudizio alla squadra oggi reclamante in contesto di ritenuta impossibilità, per quella, di giocare ulteriormente la palla in situazione di muro avversario da doversi considerarsi vincente.
Da qui, ne appare legittima e consequenziale la conferma dell’attribuzione del punto conclusivo del set alla squadra antagonista.
Per tali motivi, visti gli Art. 11-16 e 17 del Regolamento Video Check, nonché la Regola di Gioco n° 23.2.1.
DELIBERA
Di respingere l’istanza presentata dal Sodalizio PALL. MACERATA S.S.D. a r.l., in quanto infondata in fatto e diritto, con consequenziale incameramento della relativa tassa, e di omologare l’incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo.