Regolamento Organico dei Campionati di Pallavolo di Serie A Maschile


    Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A in data 3 giugno 2014 con delibera n. 7 e dall’Assemblea Ordinaria del 3 giugno 2014 Abrogato con Regolamento Ammissioni Campionato 2018/19 approvato dall’Assemblea del 21 maggio 2018

    TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

     

    Art. 1. Norme generali

     

    1.1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 65 dello Statuto FIPAV, ed in attuazione degli scopi previsti dall’art. 4 dello Statuto della Lega Pallavolo Serie A, il presente regolamento si propone di disciplinare in maniera organica le varie modalità di svolgimento dell’attività agonistica relativa al settore di competenza della LEGA, e, in particolare, gli scopi, le caratteristiche ed i requisiti di partecipazione alle diverse tipologie di campionati di Serie A maschile ai quali possono prendere parte le società sportive titolari, in base ai vigenti regolamenti della FIPAV e della LEGA, del relativo diritto.

     

    1.2. Le norme di ammissione ai campionati di Serie A sono contenute, in via esclusiva, nel Regolamento Ammissione ai Campionati annualmente approvato dai competenti organi della LEGA e della FIPAV. Tali norme, pertanto, continueranno a trovare applicazione ai fini dell’ammissione al campionato, nonché ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per continuare a partecipare al campionato, ed avranno prevalenza in caso di eventuale contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

     

    TITOLO II – CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA

     

    Art. 2. Scopo

     

    2.1. Lo scopo del “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA” è quello di favorire, oltre alla diffusione dello sport della pallavolo ed al mantenimento di un elevato livello di spettacolarità delle relative competizioni sportive, il raggiungimento dell’obiettivo della sostenibilità economica delle società sportive, da realizzarsi, nel medio-lungo periodo, attraverso un incremento delle entrate ed un contenimento dei costi.

     

    2.2. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di sviluppo delle società sportive, anche in termini di aumento dei profitti, e non soltanto di raggiungimento dei risultati sportivi, viene attribuita una “licenza” a favore di un determinato numero di società sportive in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento. Tale “licenza” attribuisce il diritto a partecipare al “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA” per un periodo di tempo lungo, nel corso del quale non è operativo l’istituto della retrocessione.

     

    2.3. L’attribuzione della “licenza” consente alle società sportive di: a) effettuare programmazioni economiche-finanziarie di lungo periodo; b) effettuare investimenti immobiliari (impianto, sede, foresteria, ristorazione, etc.), c) sviluppare sinergie con gli altri Club, grazie alla condivisione dei medesimi obiettivi; d) valorizzare i propri asset attraverso una maggiore responsabilizzazione della LEGA e della FIPAV nella gestione dei campionati di vertice.

     

    2.4. La “licenza” obbliga le società sportive a: a) rispettare gli impegni economici assunti, anche attraverso il rilascio di idonee garanzie finanziarie; b) dotarsi di una adeguata struttura societaria, nella quale devono essere individuate figure professionali qualificate addette allo sviluppo delle attività di business (merchandising, sviluppo media spettatori, pubblicizzazione sui new media delle attività svolte dai Club, etc.); c) dotarsi di impianti sportivi aventi una capienza conforme a quella richiesta dalla LEGA; d) rispettare tutti requisiti ed i parametri di sviluppo individuati dalla FIPAV e della LEGA.

     

    Art. 3. Caratteristiche della “licenza”

     

    3.1. La “licenza” viene attribuita alle società sportive aventi diritto a partecipare al campionato di Serie A1 2013/14, nonché alle due società sportive neopromosse dalla Serie A2 2013/14. Il rilascio della “licenza” è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle norme contenute nel Regolamento Ammissione ai Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento.

     

    3.2. A decorrere dal campionato 2015/2016 è legittimata a presentare la domanda di ammissione al “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA” e di attribuzione della relativa “licenza”, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Ammissione ai Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento, la prima squadra classificata del campionato di Serie A/2 dalla stagione 2014/15 e seguenti.

     

    3.3. E’ concessa alla LEGA la facoltà di attribuire una nuova licenza per ogni stagione sportiva.

    Tale “licenza” può essere attribuita: (i) prioritariamente alla squadra seconda classificata del campionato di serie A/2 (perdente della finale play-off), qualora quest’ultima risulti in possesso dei requisiti stabiliti dal C.d.A. della Lega entro il 30 settembre di ogni anno; (ii) a favore di una società, regolarmente affiliata alla FIPAV, che abbia presentato un progetto sportivo potenzialmente idoneo al raggiungimento degli scopi del “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA”.

    Ai fini del rilascio di tale “licenza” la società sportiva interessata dovrà presentare alla Lega apposita istanza, corredata da tutta la documentazione utile ad illustrare il proprio progetto sportivo, nel periodo dal 1 giugno al 15 giugno di ogni anno (a partire dal 2015).

    L’attribuzione di tale “licenza” è rimessa al giudizio discrezionale del Consiglio di Amministrazione della Lega, il quale dovrà pronunciarsi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa istanza. Su tale provvedimento non è ammesso gravame.

    In caso di attribuzione di tale “licenza” la società beneficiaria, oltre a rispettare tutti gli adempimenti richiesti dal Regolamento Ammissione ai Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento, dovrà: (i) versare la somma di € 150.000,00 (ovvero di € 75.000,00 se la licenza è stata attribuita ad una società che ha partecipato al campionato di Serie A2 nella stagione sportiva precedente a quella in cui è stata formulata la richiesta di licenza. Alcuna somma sarà dovuta in caso di attribuzione della “licenza” a favore della società seconda classificata del campionato di serie A/2), entro 10 giorni dalla comunicazione dell’eventuale parere favorevole; tale somma entrerà nella disponibilità della stessa Lega; (ii) depositare, al momento dell’iscrizione al “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA”, una fideiussione di € 400.000,00 (ovvero di € 200.000,00 se la licenza è stata attribuita ad una società che ha partecipato al campionato di Serie A2 nella stagione sportiva precedente a quella in cui è stata formulata la richiesta di licenza) conforme a quella richiesta dal Regolamento Ammissione ai Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento.

    La società beneficiaria della licenza non potrà avere la sede e il campo di gioco in una provincia dove già abbia sede di gioco un’altra Società già ammessa nella stagione precedente o in fase di ammissione a disputare la SuperLega o il Campionato di Serie A2, a meno che non trattasi di capoluogo di regione. Deve intendersi che tale ultima disposizione non si applica nel caso in cui la concessione della licenza avvenga all’interno della medesima provincia e cioè quando il numero delle Società della SuperLega e di Serie A2 presenti nella provincia non venga modificato.

    Le modalità di concessione di una nuova licenza saranno comunque subordinate al rispetto integrale di quanto previsto dalla normativa FIPAV e dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento, con particolare riferimento alla ratifica finale da parte della FIPAV.

    3.4. La “licenza” decorre dalla stagione sportiva 2014/15 (per le società indicate al comma 3.1.), ovvero dalla stagione sportiva in cui il Club è stato ammesso al “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA” (per le società indicate ai commi 3.2. e 3.3.) e avrà una durata minima di 4 stagioni sportive (pertanto fino al termine del campionato 2017/18). Tuttavia entro il termine della stagione 2016/17 la Lega e la FIPAV, effettuate le opportune verifiche, potranno procrastinare di ulteriori 2 (due) stagioni la durata delle licenze.

     

    3.5. Il “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA” non prevede retrocessioni per tutta la durata della “licenza”. L’istituto della retrocessione sarà ripristinato automaticamente a decorrere dalla stagione sportiva 2018/19 o 2020/2021 e verrà applicato a tutte le società che parteciperanno a tale campionato.

     

    3.6. La “licenza”’ non comporta alcuna modifica dello Statuto e del Regolamento Interno della LEGA, in quanto equiparata al “diritto (e/o titolo sportivo) a partecipare ai campionati di Serie A”.

     

    Art. 4. Cessione della “licenza”

     

    4.1. La cessione della “licenza” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma quarto, del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV, può avvenire solo previo parere favorevole della LEGA, che dovrà essere richiesto al Consiglio di Amministrazione con istanza motivata sottoscritta dalla Società cedente e da quella cessionaria entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

    Il Consiglio di Amministrazione formulerà il suo parere, sul quale non è ammesso gravame, entro il 5° giorno successivo a quello della scadenza del termine innanzi indicato.

    L’omologa della cessione è, in ogni caso, subordinata al rispetto integrale di quanto previsto dalla normativa FIPAV e dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento.

    La società sportiva che cede la “licenza” non acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro campionato, ma conserva unicamente il diritto a partecipare agli altri campionati a cui aveva diritto prima della cessione.

    Gli atleti della società che cede la “licenza” possono chiedere lo scioglimento del vincolo ai sensi dell’art. 10 ter dello Statuto della FIPAV, nonché delle “norme sulla durata e sulle modalità di scioglimento del vincolo per gli atleti di Serie A1 e A2 maschile” vigenti nella stagione sportiva di riferimento.

     

    Art. 5 Rinuncia alla “licenza”

     

    5.1. La rinuncia alla “licenza”, e, conseguentemente, alla partecipazione al “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA”, può essere effettuata esclusivamente con dichiarazione scritta da inviare alla Lega, a mezzo raccomanda a/r o PEC, nel periodo dal 15 maggio al 31 maggio di ogni anno.

    La rinuncia comporta la revoca automatica della “licenza” con decorrenza data di ricevimento della relativa dichiarazione.

    La società sportiva che abbia rinunciato alla licenza nel periodo innanzi indicato potrà, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Lega entro il termine stabilito dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento, essere ammessa, mantenendo tutti i diritti sportivi, al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.

    Gli atleti tesserati con la società che rinunci alla “licenza” nel periodo innanzi indicato, a condizione che quest’ultima venga ammessa ad un campionato non inferiore alla Serie B2, saranno liberi di tesserarsi in favore di qualsiasi altro sodalizio affiliato, fermo restando il diritto della Società di precedente tesseramento di introitare le indennità previste dal Regolamento in materia che dovrà essere versato dalla Società di nuovo tesseramento dell’atleta richiedente.

    La società che rinunci alla “licenza” in un periodo diverso da quello innanzi indicato (ovvero dall’1 giugno al 14 maggio di ogni anno) sarà retrocessa al primo Campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti spettanti sugli atleti tesserati e con l’obbligo del pagamento, a favore della Lega, di una sanzione pari all’importo della garanzia stabilita per il Campionato a cui hanno rinunciato.

     

    Art. 6. Revoca della licenza

     

    6.1. La “licenza” è revocata nel caso in cui una (o più) società abbia conseguito, nel corso di due campionati consecutivi, quattro (o più) penalità con riferimento ai seguenti indici di valutazione: 1) classifica finale del campionato; 2) rispetto degli impegni economici

    ; 3) percentuale di riempimento degli impianti di gioco.

    L’attribuzione del “Bonus” disciplinato dal successivo articolo 6.3. comporta l’eliminazione di una sola penalità eventualmente conseguita dalla società nel corso del biennio.

     

    6.2. La verifica degli indici di valutazione indicati nel precedente comma, e l’attribuzione delle relative penalità, sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

     

    1. A) Classifica finale del campionato.

    Tale indice di valutazione verrà verificato sulla base della classifica finale di ogni singolo “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA” omologata dalla FIPAV (stagione regolare).

    Per ogni singola stagione sportiva verrà attribuita una penalità alla società che si classifichi negli ultimi due posti della classifica della Regular Season.

     

    1. B) Rispetto degli impegni economici.

    La Commissione Ammissione Campionati provvederà a verificare, nel corso di ogni campionato, il rispetto, da parte delle società titolari della “licenza”, dell’obbligo di pagamento dei compensi pattuiti con i “tesserati della rosa della prima squadra” alle scadenze convenute nei rispettivi contratti.

    A tal fine, le società dovranno depositare in Lega le dichiarazioni (redatte su un modulo predisposto dalla Lega), attestanti la percentuale di compensi lordi pattuiti e corrisposti a favore dei “tesserati della rosa della prima squadra”. In particolare:

    • entro e non oltre il 20 dicembre di ogni anno dovrà essere depositata la dichiarazione attestante il pagamento dei compensi lordi maturati e corrisposti alla data del 30 novembre;
    • entro e non oltre il 20 marzo di ogni anno dovrà essere depositata la dichiarazione attestante il pagamento dei compensi lordi maturati e corrisposti alla data del 28 febbraio;
    • entro e non oltre il 20 giugno di ogni anno dovrà essere depositata la dichiarazione attestante il pagamento di almeno il 90% dei compensi lordi complessivamente pattuiti;
    • entro il 31 luglio di ogni anno dovrà essere depositata la dichiarazione attestante il pagamento del saldo dei compensi lordi complessivamente pattuiti;

    Nel modulo relativo ai “tesserati della rosa della prima squadra” dovranno obbligatoriamente essere inserite almeno 22 persone, di cui: minimo 13 atleti (con il maggior numero di ingressi in campo e a seguire di iscrizioni a referto in partite ufficiali del “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA”, Supercoppa e Coppa Italia); minimo 2 allenatori; 1 fisioterapista, 1 medico sociale, 1 scoutman, 1 preparatore atletico, 1 team manager; 2 altri collaboratori a scelta (dirigente e/o collaboratore appartenente allo staff tecnico e/o atleta).

    Qualora intervegano variazioni nel corso del campionato (ingaggio di nuovi atleti, risoluzioni anticipate di rapporti, etc.) le società sono obbligate ad inviare in Lega il modulo aggiornato, entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato l’evento, pena l’irrogazione di una multa di € 5.000,00, che sarà incamerata dalla Lega.

    La dichiarazione relativa ai compensi pagati dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, nonché da tutti i singoli “tesserati della rosa della prima squadra” indicati nel modulo e/o dai loro rappresentanti muniti di procura. La Commissione Ammissione Campionati, in mancanza della firma di un tesserato, potrà prendere in considerazione anche la produzione degli attestati dei versamenti dei compensi lordi o forme equivalenti, purché legalmente idonee e valuterà di conseguenza sulla correttezza o meno del rispetto dei pagamenti e dei termini.

    Nel caso in cui, dalla dichiarazione inviata dalla società, risulti:

    • il pagamento di una percentuale inferiore al 33,33% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai “tesserati della rosa della prima squadra” ad ognuna delle scadenze innanzi indicate, la Commissione Ammissione Campionati richiederà al C.d.A. della Lega di procedere all’escussione immediata della garanzia finanziaria prestata dalla società inadempiente. In tal caso la società avrà 30 giorni dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia per procedere al suo reintegro, nonché per provvedere al pagamento del saldo dei compensi eventualmente ancora dovuti qualora la garanzia sia stata rilasciata per un importo inferiore al debito maturato;
    • il pagamento di una percentuale compresa tra il 33,33% ed il 66,66% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai “tesserati della rosa della prima squadra” ad ognuna delle scadenze innanzi indicate, la società avrà tempo 15 giorni per ripianare integralmente la propria posizione debitoria. In mancanza di pagamento (che dovrà essere debitamente documentato) entro tale termine, la Commissione Ammissione Campionati richiederà al C.d.A. della Lega di procedere all’escussione immediata della garanzia finanziaria prestata dalla società inadempiente. In tal caso la società avrà 30 giorni dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia per procedere al suo reintegro, nonché per provvedere al pagamento del saldo dei compensi eventualmente ancora dovuti qualora la garanzia sia stata rilasciata per un importo inferiore al debito maturato;
    • il pagamento di una percentuale superiore al 66% ma inferiore al 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai “tesserati della rosa della prima squadra” ad ognuna delle scadenze innanzi indicate, la società avrà tempo 30 giorni per ripianare integralmente la propria posizione debitoria. In mancanza di pagamento (che dovrà essere debitamente documentato) entro tale termine, la Commissione Ammissione Campionati richiederà al C.d.A. della Lega di procedere all’escussione immediata della garanzia finanziaria prestata dalla società inadempiente. In tal caso la società avrà 30 giorni dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia per procedere al suo reintegro, nonché per provvedere al pagamento del saldo dei compensi eventualmente ancora dovuti qualora la garanzia sia stata rilasciata per un importo inferiore al debito maturato.

    Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai punti precedenti non si terrà conto dell’eventuale contenzioso con non più di due “tesserati della rosa della prima squadra”, a condizione che lo stesso sia stato formalmente avviato, anche a livello stragiudiziale, almeno 15 giorni prima la scadenza della data di invio delle dichiarazioni.

    In caso di eventuali contestazioni in ordine alla percentuale dei compensi risultante dai moduli inviati dalla società, le parti interessate saranno convocate dalla Lega Pallavolo presso la Camera di Conciliazione della Lega stessa. In caso di mancata conciliazione verrà redatto un verbale, nel quale saranno succintamente riportate le posizioni delle parti e gli eventuali documenti da queste ultime esibiti. Tale verbale, e relativi documenti, saranno trasmessi alla Commissione Ammissione Campionati la quale potrà tenerne conto ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra.

    L’indice di valutazione in esame (“rispetto degli impegni economici”) verrà verificato tenendo conto del numero di volte in cui è stata attivata la garanzia finanziaria prestata dalle società nell’arco di un biennio.

    In particolare verrà attribuita una penalità alle società che, nel corso di un campionato, siano incorse (entro i termini previsti del 20 dicembre, 20 marzo, 20 giugno e 31 luglio), per una o più volte, nell’attivazione della garanzia finanziaria. Ai fini della revoca della licenza ogni mancato invio della dichiarazione (entro i termini innanzi indicati) è equiparato ad una ipotesi di attivazione della garanzia finanziaria.

    In caso di mancato invio della dichiarazione, ovvero di dichiarazione mendace, saranno inoltre applicate nei confronti della società interessata le sanzioni economiche e sportive previste dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento.

     

    1. C) Percentuale riempimento impianto di gioco.

    I Club dovranno garantire un indice di riempimento pari all’80% della capienza minima prevista per gli impianti di gioco per partecipare al CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA (capienza minima pari a 2.000 spettatori, fino alla stagione 2016/17. Dalla stagione 2017/18 la capienza minima passerà a 3.000 spettatori a sedere)

    Tale indice sarà verificato con riferimento all’intera stagione regolare, con esclusione dei play-off.

    Ai fini del calcolo di tale indice farà fede il borderò della SIAE. Gli ingressi omaggio (intesi come abbonamenti o biglietti singoli) non potranno essere superiori al 20% della capienza minima prevista.

    I Club sono obbligati, a tal fine, a fornire alla Lega, entro le 24 ore successive allo svolgimento della partita casalinga di campionato il borderò della SIAE.

    Per ogni singola stagione sportiva verrà attribuita una penalità alla società che non abbia raggiunto l’indice di riempimento previsto dal presente articolo.

     

    6.3. Sarà attribuito un “BONUS” alle società che, per due campionati consecutivi, risultino in possesso (congiuntamente) di tutti i seguenti parametri di sviluppo:

    1. A) partecipazione diretta a tutti i seguenti campionati giovanili: under 13 (o under 14), under 15, under 17 e under 19 (o Junior League);
    2. B) corner merchandising all’interno dell’impianto di gioco, dotato di una linea di prodotti, riportanti tutti il marchio societario e la franchigia, che deve comprendere, quanto meno divise di gioco, cappellini e sciarpe;
    3. C) area/sala hospitality funzionante;
    4. D) contatti You Tube (80.000 contatti per il solo periodo agonistico (1 settembre – 31 maggio di ciascuna stagione sportiva).

     

    6.4. La “licenza” è, altresì, revocata qualora una (o più) società non risulti in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento.

     

    6.5. Entro la data annualmente stabilita dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento, la Commissione Ammissione Campionati, sulla base della documentazione acquisita sia nel corso del “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA”, che in sede di verifica della sussistenza dei presupposti per continuare a partecipare a tale campionato, provvederà:

    • a redigere una classifica per ogni singolo indice di valutazione, con attribuzione ad ogni società delle eventuali penalità e dell’eventuale ”bonus” maturato;
    • a comunicare, via fax o posta elettronica, al Consiglio Federale della FIPAV, e per conoscenza, alla Segreteria Generale della FIPAV e della Lega, l’elenco delle società aventi i requisiti necessari all’attribuzione di una nuova “licenza”, ovvero alla conservazione della “licenza” già attribuita (e, conseguentemente, all’iscrizione al “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA”);
    • a trasmettere al Consiglio Federale della FIPAV, e per conoscenza, alla Segreteria Generale della FIPAV e della Lega, il verbale relativo alla cessione della “licenza”;
    • a comunicare al Consiglio Federale della FIPAV, al Consiglio di Amministrazione della Lega e alle Società interessate, a mezzo raccomandata o PEC; preavvisata via fax e/o posta elettronica, l’eventuale causa di non attribuzione della “licenza” a favore delle sole Società neo promosse dalla Serie A2, ovvero di revoca della “licenza” già attribuita, e la relativa motivazione.

    La società destinataria del provvedimento di non attribuzione della “licenza”, ovvero di revoca della “licenza”, ha due giorni lavorativi di tempo per ricorrere al Giudice di Lega il quale deciderà entro i due giorni lavorativi immediatamente successivi.

    In caso di accoglimento del ricorso il Giudice di Lega ne darà comunicazione contestualmente alla ricorrente, al Consiglio federale della FIPAV ed al Consiglio di Amministrazione della Lega e la società risulterà titolare della “licenza” e, quindi, ammessa al “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA”. Su tale decisione non è ammesso gravame.

    In caso di rigetto del ricorso la Società ha 3 giorni lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo fax o posta elettronica del provvedimento motivato per ricorrere ala Commissione di Appello Federale della FIPAV, con le modalità di impugnativa davanti a detto organo previste dal Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.

    La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere sentita in entrambi i gradi del giudizio e potrà produrre memoria.

     

    6.6. La società destinataria di un provvedimento di revoca della “licenza” potrà, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Lega entro il termine stabilito dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento, essere ammessa, mantenendo tutti i diritti sportivi, al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.

    Gli atleti tesserati con tale società, a condizione che quest’ultima venga ammessa ad un campionato non inferiore alla Serie B2, saranno liberi di tesserarsi in favore di qualsiasi altro sodalizio affiliato, fermo restando il diritto della Società di precedente tesseramento di introitare le indennità previste dal Regolamento in materia che dovrà essere versato dalla Società di nuovo tesseramento dell’atleta richiedente.

     

    Art. 7. Requisiti di partecipazione

     

    7.1. Possono partecipare al “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA” solo le società sportive, regolarmente affiliate, che abbiano titolo per iscriversi allo stesso, nel rispetto dei requisiti richiesti dal Regolamento Ammissione Campionati e dai Regolamenti Federali vigenti nell’anno sportivo di riferimento.

     

    TITOLO III – CAMPIONATO SERIE A2

     

    Art. 8. Scopo

     

    8.1. Lo scopo del “CAMPIONATO SERIE A2” è quello di favorire la diffusione dello sport della pallavolo ed il mantenimento di un adeguato livello di spettacolarità delle relative competizioni sportive, da attuarsi attraverso la realizzazione di progetto finalizzato alla qualificazione e valorizzazione degli atleti di nazionalità italiana, nelle più svariate forme, non esclusa quella, ove richiesta dalla FIPAV, della partecipazione del Club Italia dal Campionato di Serie A2.

     

    8.2. Ai fini del conseguimento del obiettivo, viene previsto/a: (i) l’obbligo di schierare in campo un numero di atleti italiani, annualmente stabilito dalla FIPAV e della LEGA, superiore a quello previsto per il “CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA”; (ii) l’obbligo di rispettare le limitazioni, annualmente stabilite dalla FIPAV e della LEGA, relative al numero di atleti OVER che possono essere iscritti a referto; (iii) l’attribuzione degli eventuali incentivi sportivi (priorità di ripescaggio in caso di retrocessione) ed economici (montepremi) annualmente individuati dalla FIPAV e della LEGA.

     

    Art. 9. Caratteristiche

     

    9.1. Possono partecipare al “CAMPIONATO SERIE A2 esclusivamente le società sportive in possesso del relativo diritto sportivo.

     

    9.2. Il “CAMPIONATO SERIE A2 prevede un numero di retrocessioni (dalla Serie A2 alla Serie B1) annualmente stabilito dagli organi della LEGA e della FIPAV.

     

    9.3. La cessione del diritto sportivo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma quarto, del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV, può avvenire solo previo parere favorevole della LEGA, non soggetto a gravame, da richiedersi nei termini e con le modalità richieste dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento.

    L’omologa della cessione è, in ogni caso, subordinata al rispetto integrale di quanto previsto dalla normativa FIPAV e dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento.

    La società che cede il titolo sportivo non acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro campionato, ma conserva unicamente il diritto a partecipare agli altri campionati a cui aveva diritto prima della cessione.

    Gli atleti della società che ha cede il titolo sportivo, di età inferiore a 24 anni, possono chiedere lo scioglimento del vincolo ai sensi dell’art. 10 ter dello Statuto della FIPAV.

     

    9.4. Le società che abbiano rinunciato, avendone diritto, a presentare domanda di partecipazione al “CAMPIONATO SERIE A2, o che non siano state ammesse per mancanza di requisiti, possono, entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento, essere ammesse, mantenendo tutti i diritti sportivi, al primo campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.

    Gli atleti di tali società sono liberi di tesserarsi in favore di qualsiasi altro sodalizio affiliato, fermo restando il diritto della società di precedente tesseramento (qualora sia tata ammessa ad un campionato non inferiore alla Serie B2) di introitare le indennità previste dal Regolamento in materia che dovrà essere versato dalla società di nuovo tesseramento dell’atleta richiedente.

    Le società che dovessero rinunciare successivamente all’ammissione al “CAMPIONATO SERIE A2 saranno retrocesse al primo campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti spettanti sugli atleti tesserati e con l’obbligo di pagamento, a favore della LEGA, di una sanzione all’importo della garanzia stabilita per il campionato al quale hanno rinunciato.

     

    Art. 10. Requisiti di partecipazione

     

    10.1. Possono partecipare al “CAMPIONATO SERIE A2 solo le società sportive, regolarmente affiliate, che abbiano titolo per iscriversi allo stesso, nel rispetto dei requisiti richiesti dal Regolamento Ammissione Campionati e dai Regolamenti Federali vigenti nell’anno sportivo di riferimento.

     

    TITOLO IV – NORME FINALI

     

    Art. 11. Entrata in vigore

     

    11.1. Il presente regolamento entra in vigore dal 03 giugno 2014, data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Ordinaria della Lega Pallavolo Serie A.