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La Ceramica Globo Civita Castellana non presenterà reclamo dinanzi alla Corte Sportiva di Appello FIPAV avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, il quale, con Comunicato Ufficiale n. 21 del 19.01.2017, ha rigettato l’istanza del club laziale ed omologato la gara n. 343 del 08.01.2017 (Ceramica Globo Civita C.na – Conad Reggio Emilia) con il risultato conseguito sul campo.

Gli Avvocati Francesco Zoli e Mirco Tonetti, che hanno mirabilmente assistito la Società, ritengono, a ragion veduta, che tutti gli elementi emersi porterebbero ad evidenziare le ragioni del Club, ma la Junior Volley, rinunciando alla prosecuzione del giudizio in ambito endofederale e – di riflesso – ad adire il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, preferisce rimarcare ancora una volta talune storture e carenze nei Regolamenti, oggettive ed inconfutabili, piuttosto che ottenere la ripetizione di una gara, avendo da sempre ottenuto, nella sua storia, risultati e successi sportivi, sempre, solo e soltanto all’interno del rettangolo di gioco.

Ma quanto accaduto merita alcune riflessioni, proprio per contribuire ad evitare che possa ripetersi a scapito di altri e persino a danno dell’immagine della nostra pallavolo.

La Lega Pallavolo Serie A ha previsto, con il consenso delle sue consorziate e con l’avallo della Federazione, l’utilizzo del video check durante le gare dei Campionati di Superlega e A2, che prevede per le società un onere molto gravoso sotto il profilo economico, organizzativo e gestionale. A fronte di questo, viene peraltro garantita la possibilità di intervento su alcune decisioni arbitrali, rendendo più sereno lo svolgimento delle gare e contribuendo a stemperare sul nascere anche eventuali polemiche. Gli stessi arbitri, il pubblico, gli atleti, i tecnici ed i dirigenti, possono trovare così immediatamente riscontro ai loro dubbi e portare avanti le gare senza ulteriori perplessità.

Durante la gara contro Reggio Emilia – afferma Vittorio Sacripanti, DS della Ceramica Globo –  inspiegabilmente è stato precluso ad una società di ottenere il controllo di un’azione di gioco attraverso il video check, come da suo diritto, ma soprattutto, sia sul momento, sia quando si è trattato di redigere il referto di gara, sia infine nella integrazione post-gara del rapporto arbitrale, gli arbitri della stessa hanno riferito di avvenimenti e richieste assolutamente non aderenti alla realtà dei fatti, addossando ad altri tesserati l’onere della responsabilità, come ampiamente e facilmente riscontrabile da immagini e video allegati alla presente”.

Risulta, in particolare, che la modalità di richiesta da parte dell’allenatore è stata conforme a quanto previsto dai regolamenti, sia nella gestualità che nei tempi (segno con pollice ed indice ad indicare una C, indicazione del punto della rete in cui era avvenuto il tocco del pallone da parte della squadra avversaria, a muro; il tutto entro 5 secondi dal momento in cui il primo arbitro assegnava il colpo in favore della squadra avversaria).

A giudizio della Junior Volley due sono gli eventi particolarmente gravi:

  1. Gli arbitri sono andati platealmente in confusione nel corso dell’avvenimento, negando un diritto sacrosanto senza che si comprendesse il motivo di tale diniego, ma hanno in seguito, a mente fredda, modificato la storia di quanto accaduto per trovare un appiglio peraltro inafferrabile, ed attribuendo la totale responsabilità del fatto accaduto ad un allenatore, che aveva invece operato nel pieno rispetto delle regole.
  1. Il Regolamento federale che disciplina l’utilizzo del video check, presenta di certo – complice anche la sua “giovane età” – molte lacune ed imperfezioni che richiederanno nel tempo – sempre se ci sarà la volontà – diversi aggiornamenti, soprattutto all’art. 17, il quale oggi prevede che sulle procedure e sulle decisioni non si possa proporre istanza avverso il risultato della gara.

La Società laziale – continua Sacripanti – concorda sulle decisioni, come sempre afferenti le scelte arbitrali, ma dissente integralmente sulle procedure, perché l’impedimento ad utilizzare uno strumento tecnico, oneroso ed oggettivo, contrasta proprio con il principio stesso che lo anima e priva le società della possibilità di intervenire (in teoria un arbitro potrebbe negarne per qualsiasi ragione – anche personale e/o umorale – l’utilizzo ed essere comunque nella ragione).

In definitiva, il tema necessita sicuramente di approfondimenti importanti sotto il profilo delle norme cui attenersi, e ci riserviamo pertanto di richiedere nei prossimi giorni un intervento – quantomeno interpretativo – del Consiglio Federale, nell’interesse di tutti.

L’auspicio, ancora una volta, è che il settore arbitrale, così vitale per il nostro movimento, prosegua o riprenda un percorso di dialogo con le altre componenti, che troppo spesso sembra mancare, dentro e fuori dal campo.

 

Fabrizio Migliosi
Ufficio Stampa Ceramica Globo Civita Castellana