Art. 1) ISTITUZIONE
E’ istituito presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile l’Elenco degli Agenti Sportivi
Art.2) DEFINIZIONI
E’ agente sportivo, ai fini del presente regolamento di Lega, la persona fisica che, nei rapporti con il club di appartenenza dei propri assistiti ed in tutti i profili che detto rapporto coinvolga, presta opera di assistenza o mandato con vincolo di esclusiva, con o senza rappresentanza, a favore e nell’interesse di atleti, tecnici o di enti che ne abbiano la titolarità dei diritti sportivi.
In tale ultimo caso, ai fini del limite di cui al successivo Art.8, gli agenti dovranno inserire i nominativi di tutti gli atleti e i tecnici che siano rappresentati da detto ente di riferimento.
L’agente sportivo di cui al comma precedente, può rendere destinataria del mandato e titolare dei diritti patrimoniali conseguenti, una società solo se congiuntamente:
- deposita presso la Lega copia autentica dell’atto costitutivo, dello statuto e del libro soci, costantemente aggiornati;
- tale società sia a carattere lucrativo e abbia sede in Italia;
- l’Agente assuma la legale rappresentanza della società;
- le attività di assistenza disciplinate dal presente regolamento vengano svolte esclusivamente, in modo diretto e personale, dall’agente sportivo nei cui confronti saranno assunte le eventuali sanzioni.
Art.3) ISCRIZIONE: DOMANDA E REQUISITI
L’iscrizione all’elenco avviene dietro presentazione di domanda scritta alla Lega Pallavolo Serie A Commissione Agenti Sportivi redatta sulla base del modello allegato al presente regolamento sotto la lettera “A”.
Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione, attestante la sussistenza dei seguenti requisiti:
- cittadinanza e residenza italiana ovvero, in caso di cittadinanza straniera, domiciliazione presso un agente sportivo già iscritto all’elenco di Lega;
- godimento dei diritti civili;
- assenza di condanne definitive per delitti dolosi, di sanzioni disciplinari sportive di sospensione o radiazione, di sentenze definitive di interdizione, inabilitazione o fallimento;
- conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- pagamento tassa iscrizione annuale di € 200 (duecento) +IVA; tale pagamento darà diritto inoltre, ad usufruire dei servizi previsti per gli agenti dalla Lega stessa.
Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporterà l’immediata cancellazione dell’agente dall’elenco.
Gli agenti sportivi, iscrivendosi all’elenco, autorizzano espressamente la Lega Pallavolo Serie A a rendere pubblici e a fornire a terzi, i dati relativi alle loro attività presenti nella domanda di iscrizione nonché a rendere pubblici anche i nominativi dei tesserati FIPAV da loro assistiti.
Art.4) ESAME DI AMMISSIONE
L’iscrizione all’elenco è subordinata al superamento di una prova di ammissione in materia giuridico sportiva.
L’esame consiste in una prova orale sulle seguenti materie:
- istituzioni di diritto civile e tributario
- ordinamento sportivo, leggi di settore e regolamenti federali di Lega
Per gli iscritti agli Albi degli avvocati e dottori commercialisti la prova verterà solo sulla materia sub b)
La prova potrà essere compiuta per non più di tre volte da ogni candidato.
Art.5) INCOMPATIBILITA’
L’iscrizione all’elenco è incompatibile con qualunque carica quale membro di organi sociali, federali e di Lega, dirigente, dipendente, tecnico o atleta.
L’agente iscritto nell’elenco non potrà, a pena di decadenza, svolgere funzioni di consulenza e/o assistenza, anche in virtù di proprie iscrizioni ad albi professionali, in favore di società iscritte alla Lega.
Art.6) ISCRIZIONE: DELIBERAZIONE
L’iscrizione all’elenco è deliberata dalla Commissione di cui all’Art.3
La Commissione nominata dal consiglio Direttivo della Lega Pallavolo Serie A/M, è composta da tre membri secondo il seguente elenco:
- un componente del Consiglio direttivo della Lega Pallavolo Serie A/M in qualità di presidente;
- un avvocato esperto di diritto sportivo
- Direttore di Lega Pallavolo Serie A
La Commissione espleta le seguenti funzioni:
- svolge l’esame di ammissione di cui all’Art. 4 che si svolgerà in un’unica seduta annuale entro il 30 Giugno;
- verifica la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’elenco;
- delibera l’iscrizione all’elenco con decisione inappellabile;
- accerta la permanenza dei requisiti e l’insorgenza di incompatibilità, deliberando conseguentemente, sentito l’interessato, la cancellazione dall’elenco;
- irroga le sanzioni disciplinari di cui all’Art.11;
- provvede alla tenuta dell’elenco;
- delibera annualmente i valori minimi e massimi per la determinazione dei compensi degli agenti, sentiti gli organi di Lega;
Il Direttore Generale della Lega Pallavolo Serie A/M nominerà il Segretario della Commissione
La Commissione rimane in carica fino alla scadenza del biennio. Nel caso in cui uno dei componenti venga meno, sarà reintegrato e rimarrà in carica fino alla scadenza del biennio di riferimento
Art.7) PROCURA DEPOSITO ED EFFICACIA
L’incarico di assistenza deve risultare da atto sottoscritto dall’atleta o dal tecnico e dall’agente sportivo per accettazione. Tale atto dovrà contenere i limiti del mandato e prevedere espressamente se questo è da ritenere o meno con rappresentanza.
L’agente sportivo deve depositare la procura di cui al comma precedente presso la sede della Lega a mezzo di invio per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mani.
Il Segretario della Commissione cura che all’atto così depositato venga apposto un timbro datario di ricevuta.
L’agente dovrà depositare l’elenco contenente tutti gli atleti, tecnici, dirigenti tesserati FIPAV rappresentati per la stagione in corso, entro e non oltre la data stabilita dal Consiglio Direttivo di Lega per ogni singola stagione sportiva.
Il termine ultimo per il deposito degli accordi tra i tesserati rappresentati e gli agenti iscritti all’elenco durante la stagione in corso viene fissato annualmente dal Consiglio Direttivo di Lega.
Ulteriori nuove procure concordate tra i tesserati e gli agenti stipulate oltre le date annualmente stabilite, potranno essere depositate comunque entro 15 giorni dalla loro sottoscrizione.
L’agente dovrà depositare i contratti tra i tesserati rappresentati e le rispettive società entro la data stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo di Lega.
La Lega comunicherà alle società a mezzo Internet, su pagine riservate alle proprie associate, l’elenco degli agenti e dei tesserati rappresentati da ognuno di essi.
La procura ha efficacia per la Lega dalla data del deposito di cui al comma 2
Art.8) PROCURA: LIMITI
L’agente sportivo o la società di cui all’Art.2 comma 2,non possono essere destinatari di procure da oltre 40 atleti e 5 tecnici vincolati con sodalizi affiliati alla Lega Pallavolo Serie A Maschile.
Ogni procura depositata che eccede tale limite numerico è inefficace.
Il limite è comprensivo anche degli eventuali incarichi svolti dall’agente sportivo in sostituzione di altro agente.
L’agente sportivo iscritto all’elenco di Lega può esigere dall’atleta un compenso rapportato alla qualità e quantità del lavoro svolto ed al risultato conseguito.
All’atto del deposito della procura, l’agente dovrà dichiarare per iscritto di attenersi ai parametri indicati nell’Art.6 let. g) per la determinazione dei compensi
Art.9) OBBLIGHI DEI SODALIZI
I sodalizi affiliati alla Lega intratterranno rapporti o trattative solo con agenti sportivi iscritti all’elenco previsto dal presente Regolamento
Art.10) OBBLIGHI DEGLI AGENTI SPORTIVI
Gli agenti sportivi iscritti all’elenco debbono osservare le norme statuarie, regolamenti e delibere della Federazione Italiana Pallavolo, degli organi nazionali o internazionali ad essa sovraordinati ed alla Lega Pallavolo Serie A Maschile.
Art.11) SANZIONI
Gli agenti che violano gli obblighi contenuti nel presente regolamento o in altre norme da questo richiamate sono soggetti alle seguenti sanzioni
- ammonizione
- diffida;
- sospensione a tempo determinato dall’elenco
- radiazione dall’elenco
Prima dell’irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere c) d) del precedente comma la commissione può disporre, per gravi ed urgenti ragioni, la sospensione cautelare dell’agente sportivo, il quale in ogni caso ha il diritto ad essere sentito.
Le violazioni dei sodalizi sono sanzionate sulla base di quanto previsto dai regolamenti disciplinari di Lega.
Contro le decisioni della Commissione, l’agente può ricorrere al Giudice di Lega presentando apposita istanza entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Art.12) EFFETTI DELLA PROCURA NEI CONFRONTI DELLA LEGA
Ai fini delle procedure previste dai vari regolamenti di Lega è consentita la partecipazione solo di agenti iscritti nell’apposito elenco.
Ove l’agente sia dotato di poteri di rappresentanza potrà sottoscrivere in conto del proprio patrocinato atti transattivi, quietanze, liberatorie presso i competenti organi di Lega.